Ai sensi dell’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, costituisce motivo di esclusione “la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto“, fermo restando “quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia“.
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